Descrizione
Il 16/12/2020 scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU anno 2020. Sono confermate le aliquote già deliberate lo scorso 26/05/2020 con deliberazione di C.C. n. 18 (clicca qui x visualizzare l'estratto).
emergenza Covid - esenzione della seconda rata IMU 2020 - soggetti beneficiari
Ai sensi dll'articolo 78, D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 relativamente a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.L. n. 137/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto (sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al D.L. n. 149/2020), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.L. n. 149/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischi alto (cd. "zone rosse").
Ai sensi dell'articolo 8 D.L. 157/2020 le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati si applicano ai soggetti passivi dell'IMU (anziché ai proprietari, come previsto dai precedenti decreti) che siano anche gestori delle attività indicate dalle predette disposizioni.
come comunicare il diritto all'esenzione
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di obbligatorietà della presentazione della dichiarazione IMU, persiste l'obbligo dichiarativo per "l'immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU" (cfr decreto MEF 30 ottobre 2012). Le esenzioni suindicate collegate all'emergenza COVID, rientrano in tale fattispecie.
Il contribuente per beneficiare dell'esenzione deve pertanto presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)
- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.
All. 1 tabella codici Ateco esenti 2 rata IMU 2020
All. 2 tabella codici Ateco esenti 2 rata IMU 2020 zone rosse
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Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2024, 15:50