Accertamento

Ultima modifica 14 gennaio 2022

1. L’avviso di accertamento si conforma alle disposizioni di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni e con le modalità di cui al suindicato comma 792 e successivi. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso. Gli atti devono espressamente indicare che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910), nonchè l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. In ogni caso, comunque, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, il carico può già essere affidato al riscossore, maggiorato degli interessi di mora sul tributo, calcolati al tasso legale vigente sino alla data del pagamento.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

4. Il Comune non procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. L'avviso di accertamento non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se è emesso per somme inferiori ad euro 10 (comma 794, art. 1 della legge 160/2019).


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