Autocertificazione

Ultima modifica 16 settembre 2022

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma sono consultabili nella pagina dei certificati. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

Per un utilizzo rapido e facile dell'autocertificazione sono a disposizione servizi: Modelli di autocertificazione sottostanti. Tali modelli possono essere aperti, compilati e stampati al fine di velocizzare e semplificare le procedure di autocertificazione.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi (art. 47 DPR 445/2000).

  • possono essere introdotte nel previsto modulo della domanda
  • possono essere redatte su fogli separati

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non vanno autenticate. Quando sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare. Per un utilizzo rapido e facile delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono a disposizione alcuni modelli che possono essere aperti, compilati e stampati.


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