Riduzioni per Utenti in Disagio Economico e Sociale
Ultima modifica 14 gennaio 2022
AGEVOLAZIONE EMERGENZA COVID - ANNI 2020/2021
ANNO 2020
Per il 2020, in seguito all'emergenza Covid, è concessa una riduzione del 20% della quota variabile per le utenze domestiche già beneficiarie di bonus per gas ed energia elettrica, ai sensi ed in base alle disposizioni dell’art. 4 della deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020.
Per la corretta applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche potrà essere richiesta autocertificazione del periodo di sospensione.
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ANNO 2021
Sono state mantenute anche per l’anno 2021 le agevolazioni COVID per utenti in disagio economico e sociale come previsto da regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 28 del 29/06/2021 (Art. 23. Agevolazioni – punto 7) e precisamente:
- riduzione del 20% della quota variabile per le utenze domestiche già beneficiarie di bonus per gas ed energia elettrica, ai sensi ed in base alle disposizioni dell’art. 4 della deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020.
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RIDUZIONE PER REDDITO MINIMO
Alle utenze domestiche occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell’irpef, debitamente documentato con certificazione fiscale, non superiore all’importo della pensione minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 si applica una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile della tassa rifiuti.
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BONUS TARI ARERA
Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. ARERA definisce con propri provvedimenti le modalità attuative (comma 2 - art. 57 bis DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019).
Per l'applicazione si è in attesa delle disposizioni da ARERA.