Sanzioni e Interessi

Ultima modifica 14 gennaio 2022

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione della tassa rifiuti e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall’art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

  • in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro;
  • infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.


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